La revoca della casa familiare non è effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del collocamento paritetico - Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738
Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del collocamento paritetico.
La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare.
Figli nati fuori dal matrimonio - Collocazione paritetica – Bigenitorialità - Revoca dell'assegnazione della casa familiare - Revoca dell'assegno di mantenimento – Rif. Leg. artt. 155, 316, 337 ter, quater, quinquies e sexies cod. civ.
Venerdì, 24 Febbraio 2023
Giurisprudenza
| Legittimità
| Affidamento dei figli
| Assegnazione della casa
| Minori
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
editor: Cianciolo Valeria
Mercoledì, 20 Novembre 2024
Affidamento esclusivo alla madre se il padre non mantiene il figlio. Tribunale ... |
Lunedì, 28 Ottobre 2024
Inammissibile la domanda di divisione della casa familiare nel procedimento di divorzio. ... |
Giovedì, 24 Ottobre 2024
Gli accordi economici raggiunti in sede di divorzio non sono successivamente opponibili ... |
Martedì, 22 Ottobre 2024
Sospesa dalla responsabilità genitoriale la madre che tiene condotte pregiudizievoli per la ... |