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Sull’affidamento condiviso pronunce di corti di merito incompatibili tra loro e in parte con la normativa stessa, di Marino Maglietta

La pronuncia del Tribunale di Monza del 29 novembre 2023 si trova a questa pagina

La pronuncia del Tribunale di Velletri del 7 dicembre 2023 si trova a questa pagina

Mercoledì, 3 Gennaio 2024
Dottrina | Mantenimento dei figli | Affidamento dei figli
Sull'affidamento condiviso, pronunce di merito, di Marino Maglietta Sull'affidamento condiviso, pronunce di merito, di Marino Maglietta

Se, indubbiamente, entrando nel merito di singole vicende è perfettamente giustificato che si possa giungere a conclusioni operative diverse, ciò non vale quando la decisione è frutto di (o accompagnata da) orientamenti precostituiti, del tutto generali e astratti, che vengono rammentati a monte della decisione stessa. In tal caso anche a livello di merito l’atteggiamento dei giudici di prime cure dovrebbe essere omogeneo, atteso che si tratta di applicare la medesima normativa. E ciò vale tanto più quando sono in gioco aspetti non marginali, ma gli stessi pilastri portanti dell’istituto che si applica.

 

Due esemplari, ma antitetiche, visioni

 

    Di tale sconcertante anomalia danno esempio due recenti provvedimenti dei tribunali di Velletri (ordinanza del 7 dicembre 2023, iscritta al n. 2617/2023 R.G.A.C.) e di Monza (sentenza 2667 pubblicata il 29 novembre 2023).

    In discussione, dal primo, viene messo il principio stesso della bigenitorialità così come appare caratterizzato al primo comma dell’articolo 337 ter c.c. Il diritto riconosciuto ai figli di fruire di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori - ovviamente coincidente in generale con il suo interesse altrimenti l’operazione non avrebbe senso - e quindi tendenzialmente paritetico essendo questa la modalità che meglio realizza l’equilibrio, viene invece direttamente e radicalmente contraddetto. Si afferma infatti che: “La collocazione paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio”. Premessa confermata dalla specifica disposizione asimmetrica e sbilanciata, definita “regolamentazione standard del diritto di visita paterno”, così dimostrando non trattarsi di un provvedimento isolato, conseguente a una situazione particolare, ma di un sistematico orientamento, discutibile perfino nella terminologia oltre che nei contenuti. A proposito dei quali salta agli occhi quanto il provvedimento stia distante perfino dalle antiche consuetudini dell’affidamento esclusivo, limitando il contatto ad un solo giorno nelle intere vacanze natalizie, anziché una settimana.

   Né migliore sorte trova l’altro fondamentale diritto, ovvero che entrambi i genitori assumano responsabilità e compiti di cura nei confronti dei figli, provvedendo ai loro bisogni e svolgendo a pieno titolo la funzione educante, sostituito e vanificato - questa volta de plano, ovvero senza neppure soffermarsi a darne giustificazione - dal vetusto sistema del trasferimento di denaro da un genitore all’altro cui è rimessa in misura preponderante la gestione dei figli.


continua

autore: Fossati Cesare