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Donazione. Revoca possibile solo se il donante subisce un pregiudizio grave e doloso - Corte d’Appello Bologna, sentenza 25 agosto 2022 n. 1775

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, consiste in un comportamento (esteriorizzato, dunque reso palese a terzi) suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva. Tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.
L’art. 801 cod. civ. non consente al Giudice di omettere, neppure in via analogica, una approfondita valutazione, anche quantitativa, del danno posto alla base della domanda di revocazione: non è un danno generico a poter integrare l’ipotesi tipica dell’ingratitudine verso il donante, bensì un danno qualificato. 
 


Donazione - Revoca della donazione – Rif. Leg. art. 769, 800, 801 e 802 cod. civ.