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Donazione. Nessuna revoca senza prova che il figlio si è disinteressato del padre - Corte d'Appello L'Aquila, sent. 5 maggio 2022, n. 645

Il presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, deve essere caratterizzato dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe, invece, improntarne l'atteggiamento.
Con riguardo, invece, alla nozione di pregiudizio grave al patrimonio del donante ricorre il requisito laddove la condotta del donatario si traduce un malvagio, inteso come doloso e quindi intenzionale, proponimento di danneggiare così da comportare un pregiudizio economico a carico del donante.
Nel caso di specie, non è emersa con certezza la prova che il figlio si fosse disinteressato del padre e che da una tale condotta fosse derivato un grave pregiudizio economico per quest'ultimo. (VC)


 
Donazione – Revoca della donazione – Prova dell’ingiuria grave – Rif. Leg. art. 801 cod. civ.; artt. 594 e 595 cod. pen.