Benefici connessi all'acquisto della prima casa e decadenza dalle agevolazioni - Cass. Civ., Sez. V, Ord., 13 maggio 2021, n. 12813
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
In merito ai benefici connessi all'acquisto della prima casa, per evitare la decadenza dalle agevolazioni non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui art. 1, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
PRIMA CASA - Esenzioni e agevolazioni - Imposta registro - In genere - Vendita – Vendite speciali di immobili; Rif. Leg. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
autore: Ferrandi Francesca
Martedì, 9 Maggio 2023
Dovuta l'imposta di donazione sulle liberalità informali, nella misura più favorevole al ... |
Giovedì, 2 Febbraio 2023
Imposta di registro e divisione ereditaria - Cass. Civ., Sez. V, ... |
Giovedì, 5 Gennaio 2023
Comunione legale. Le espropriazioni per obbligazioni personali di un coniuge riguardano l’intero ... |
Venerdì, 14 Ottobre 2022
IMU: doppia esenzione anche se i coniugi sono residenti in Comuni diversi ... |