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Imposta di registro e divisione ereditaria - Cass. Civ., Sez. V, Sent., 27 gennaio 2023, n. 2588

Il caso ha ad oggetto l'individuazione del regime impositivo di registro applicabile, segnatamente sotto il profilo dell'esatta determinazione della base imponibile, ad un atto di divisione di comunione ereditaria posto in essere in presenza di donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore di taluno dei condividenti, e civilisticamente tenute a collazione.
Più in particolare, si pone qui il quesito se nella divisione ereditaria ex D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, al fine di stabilire la massa comune e, di conseguenza, al fine di accertare la eventuale divergenza tra quote di fatto/quote di diritto e la sussistenza di eccedenze/conguagli tra coeredi tassabili come vendita, si debba tenere conto - oppure no - del valore del bene donato in vita dal de cuius ad uno dei coeredi condividenti, ed appunto oggetto di collazione.


Cass. Civ., Sez. V, Sent., 27 gennaio 2023, n. 2588; Pres. Chindemi, Rel. Stalla per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella imposizione di registro della divisione ereditaria ex art. 34 D.P.R. 131 del 1986, al fine di stabilire la massa comune e, quindi, di accertare l’eventuale divergenza tra quota di fatto e quota di diritto e la presenza di eccedenze o conguagli tra coeredi, tassabili come vendita-trasferimento, bisogna tenere in considerazione il valore del bene donato in vita dal defunto ad uno dei coeredi condividenti e come tale oggetto di collazione ex artt. 724 e 737 c.c. (FF)



Successioni -Imposta successione e donazione imposta registro - In genere; Rif. Leg. D.P.R. n. 131 del 1986 e artt. 724 e 737 c.c.

autore: Ferrandi Francesca