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Nota a Cassazione 30 04 2020 n. 8432 di Lucia Maffei

Sulla natura dei procedimenti di reclamo ex art. 708 IV comma cod. proc. civ., la loro ricorribilità in Cassazione, il regolamento delle spese processuali.

Sabato, 9 Maggio 2020
Dottrina | Tutela cautelare | Processo civile | Legittimità Sezione Ondif di Matera
Lucia Maffei. Nota a sentenza Cassazione civ. I sez. n. 8432  del 30 aprile 2020 Lucia Maffei. Nota a sentenza Cassazione civ. I sez. n. 8432 del 30 aprile 2020

Il caso.  La prima sezione della Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso un provvedimento della Corte d’appello di Brescia che, rigettando il reclamo proposto contro l’ordinanza presidenziale pronunciata ai sensi dell’art. 708 terzo comma cod. proc. civ., aveva condannato la reclamante al pagamento delle spese processuali.

Ed infatti, con ordinanza provvisoria e urgente, il Presidente del Tribunale di Bergamo aveva respinto la richiesta di porre a carico del marito un contributo al mantenimento in favore della moglie per cui, a fronte di tale rigetto, la donna proponeva reclamo dinanzi alla Corte di merito la quale, all’esito del giudizio rigettava l’impugnazione, condannando la reclamante al pagamento delle spese processuali.

La soccombente, propone quindi ricorso in Cassazione fondato su un solo motivo: la violazione degli art. 91 e 739 cod. pro. civ., lamentando che la Corte d’Appello di Brescia, anziché rinviare il regolamento sulle spese processuali della fase provvisoria  all’esito del giudizio di separazione, l’aveva condannata a pagare Euro 2.225,00 oltre il 15 % delle spese generali.

La ricorrente adduce, che la Corte di merito non ha tenuto in considerazione il carattere non definitivo del provvedimento, suscettibile per sua natura di essere modificato e/o ribaltato con la sentenza che definisce il giudizio di separazione a seguito dell’approfondimento istruttorio e che, quindi, è in quella sede che va stabilito il regolamento delle spese processuali.

segue

la sentenza

autore: Fossati Cesare