L'acquisto di titoli effettuato in comune e pro indiviso entra in comunione ordinaria. - Cass. sez. I, 10 settembre 2003, n. 13213
- Diritti di credito
-
L'acquisto di titoli del debito pubblico che due coniugi in regime di comunione legale
operano ciascuno a proprio nome, in comune e pro indiviso, ricevendone un titolo contestato, è
soggetto alla disciplina della comunione ordinaria, con la conseguenza che il singolo contitolare non
può disporne da solo per l'intero e costituirli in pegno.
autore:
Sabato, 2 Marzo 2024
Solo il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione consente i rimborsi ... |
Martedì, 19 Dicembre 2023
La quota sociale cade immediatamente in comunione legale - Corte d'Appello Firenze, ... |
Sabato, 16 Dicembre 2023
La restituzione dell'intero importo ad uno solo dei coniugi in regime di ... |
Giovedì, 20 Luglio 2023
Cosa occorre provare per "separare" il denaro personalissimo allo scioglimento della comunione? ... |