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Solo il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione consente i rimborsi e le restituzioni dei beni della comunione. Cass., Sez. II Civ., Ord. 23 febbraio 2024, n. 4879

Cass. Sez. II, Est. Falaschi, Ord. 23.02.24 n.4879 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che la natura di “comunione senza quote” della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, allorquando i beni cadono in comunione ordinaria, i rimborsi e le restituzioni delle somme provenienti dai beni comuni (siano esse determinate o meno) si effettuano, ai sensi dell’art. 192 c.c., solo al momento della loro divisione che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia, mentre sino ad allora ciascuno di essi amministra i beni comuni destinati al mantenimento della famiglia, senza che alcuno possa rivendicare la disponibilità personale delle relative rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà. 

 

Conf. Cass. n. 18564/2004

 

Rif. Leg. Artt. 177, 191, 192, 2909 c.c.

 

Comunione legale dei beni – Scioglimento della comunione – Rimborsi e restituzioni – Divisione

  • §§

 

Nella fattispecie, la Suprema Corte, dichiarata la nullità della costituzione di nuovo difensore per vizio formale della procura speciale, rilasciata in data antecedente alla entrata in vigore della novella del 2009 n. 69, rileva che solo in sede di divisione opera il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall’art. 192 c.c.

Conseguentemente, un atto dispositivo di beni della comunione che ne depaupera il patrimonio comporta l’obbligo del coniuge di corrisponderne all'altro il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento della comunione, salvo che dimostri che l'atto sia stato vantaggioso o abbia soddisfatto una necessità della famiglia, come di fatto accertato, nel caso de quo, dalla Corte di Appello che così aveva accolto l'allegazione della resistente.

Come affermato da costante giurisprudenza sul punto, la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda, potendo anche aversi riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione solo se si accerti che, nelle more, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima, con onere della prova a carico della parte che solleciti la rivalutazione.

In considerazione di tutte le argomentazioni svolte, il ricorso avverso la pronuncia di merito viene rigettato.

 

autore: Fossati Cesare