La restituzione dell'intero importo ad uno solo dei coniugi in regime di comunione legale libera il debitore. Cass. Civ. Sez. III, Ord. 20 novembre 2023, n. 32161
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In caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l'intero importo ad uno solo dei due è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo.
Comunione legale dei beni e sua amministrazione - Obbligazioni soggettivamente complesse - Parziarietà e Solidarietà attiva - Apparenza giuridica - Gestione di affari altrui - Indebito oggettivo - Prescrizione quinquennale
Rif. Leg.: Artt. 180, 1189, 1292, 1294, 2028, 2033, 2948 c.c.
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La Corte di Cassazione, respingendo il primo motivo di impugnazione, ribadisce, preliminarmente, il principio per il quale la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi), con la precisazione che l'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (cfr., ex miltis, Cass. n. 2267/2019; n. 15484/2008)
Tuttavia, nella fattispecie, dal momento che i coniugi, in regime di comunione legale dei beni, non avevano segnalato la natura personale del prestito, nè gli importi concessi da ciascuno separatamente, si deve ritenere che il denaro non potesse che provenire dalla comunione legale, non potendo aver altro senso il prestito congiunto e non esistendo altro patrimonio al quale attingere.
Dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra i coniugi, sorge un diritto alla restituzione, che non è in favore dei singoli, ma della comunione.
Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei principi in materia di apparenza giuridica di cui all'art. 1189 c.c. (Cfr. Cass. n. 9758/2018, n. 14028/2013).
autore: Fossati Cesare
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