L'interdizione è misura residuale rispetto all'amministrazione di sostegno. - Tribunale di Venezia, 13 ottobre 2005, n. 2086
- Presupposti
-
Nell'ambito della nuova disciplina non può essere da solo decisivo il fatto che una
patologia pur qualificabile come "infermità di mente" determini uno stato di "incapacità di agire"
abituale (rilevante a tal punto da escludere anche totalmente la capacità del soggetto di provvedere
ai propri interessi) per impedire l'applicabilità dell'amministrazione di sostegno e rendere
inevitabilmente applicabile il giudizio di interdizione; tale situazione dovrà essere infatti valutata
alla luce della possibilità o della impossibilità di proteggere adeguatamente, attraverso un idoneo e
sempre modificabile progetto di sostegno il soggetto-beneficiario; riservandosi necessariamente
l'utilizzazione del rigido ed astratto giudizio di interdizione ai casi di inevitabilmente prevista o
constatata (art. 413, ult. co., cod. civ.) impossibilità di protezione dell'interessato attraverso un
idoneo, modificabile, specificabile, adeguabile, integrabile provvedimento ex artt. 405, 4° e 5° co. –
407, 4° co. – 410, 2° co., cod. civ., dettato nell'ambito di un concreto e specifico progetto di
amministrazione di sostegno.
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