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Il compenso dell'amministratore di sostegno è rimesso alla discrezionalità del G.T. - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 aprile 2024 n. 9930

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 aprile 2024 n. 9930 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In ragione dell’applicabilità all’amministrazione di sostegno ex art. 411 codice civile delle disposizioni in materia di tutela, l’ufficio tutelare è gratuito, ma il giudice tutelare, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità, ai sensi dell’articolo 379 codice civile come rivalsa della perdita patrimoniale derivabili al tutore per non poter attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicato all’ufficio tutelare.
Si è al cospetto, in tal caso, di una ponderazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente.
L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità.

 
Avvocato - Onorari - Prestazioni professionali - Giudiziali civili - Amministratore di sostegno – Indennità – Automatismo dell’indennità – Non sussiste - Rif. Leg. artt. 411, comma 1, 379, 456 e ss., 587 e ss. codice civile

autore: Cianciolo Valeria