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In difetto di autorizzazione all’azione dell’Amministratore di Sostegno va disposta l’integrazione del contraddittorio. Cass. Sez. I Civ., Ord. 26 marzo 2024, n. 8088

Cass. Sez. I, Est. Campese, ord. 26.03.24 n.8088 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese.

Conf. ex multis Cass. n. 822 del 2024; Cass. n. 21314 del 2023; Cass. n. 1617 del 2022.

Rif. Leg. Artt. 75, 81, 99, 101, 112, 161, 182, 324, 329, 342; Artt. 120, 127, 404 e ss. c.c.

Legittimazione attiva – Rappresentanza processuale – Autorizzazione del Giudice Tutelare – Integrazione del contraddittorio – Diritto di difesa – Impugnazione del matrimonio

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza de qua, cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Firenze la quale, una volta rilevata d’ufficio la carenza di legittimazione processuale, in violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., ha statuito immediatamente sulla questione, senza preventivamente attivare il contraddittorio tra le parti nei modi e nelle forme previste, così privando l'appellante del potere di allegazione e di prova, con conseguente nullità della sentenza fondata sulla medesima questione per violazione del diritto di difesa (Cfr. Cass., Sez. 2, n. 11440, 30/4/2021, Rv. 661095, conf., ex multis, Cass. n. 11308/2020).

Sostengono gli Ermellini che se la Corte d’Appello avesse segnalato la questione alle parti, la ricorrente avrebbe dedotto la sussistenza della autorizzazione all’azione allegata dall'amministratore di sostegno sin dall'atto di citazione in primo grado, eventualmente producendo il decreto del giudice tutelare; e, se richiesta dalla Corte, la medesima ricorrente avrebbe comunque potuto acquisire il decreto di autorizzazione e produrlo in giudizio, ai fini della sanatoria del vizio di autorizzazione eventualmente ritenuto esistente ai sensi dell'art. 182, secondo comma, c.p.c.

Peraltro, il Giudice a quo non ha considerato che, proprio con riferimento al giudizio di impugnazione per nullità del matrimonio per incapacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il successivo art. 127 c.c. detta una norma ad hoc, che enuncia una regola giuridica di tenore opposto, come confermato e condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente legittimazione della figlia, quale erede del defunto beneficiario, costituitasi in giudizio dopo il decesso del padre.

autore: Fossati Cesare