Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentato dall'assistente sociale. - Tribunale di Roma, 19 febbraio 2005
- Procedimento
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È ammissibile il ricorso presentato personalmente dall'assistente sociale, sia perché si
tratta di responsabile del Servizio Sociale che ha in cura (...), sia perché la particolare posizione
di taluni soggetti legittimati a proporre ricorso (con particolare riferimento, per l'appunto, ai
responsabili dei Servizi Sociali, art. 406, 3° co.,cod. civ.), la natura non contenziosa del
procedimento (desumibile, tra l'altro, dall'attribuzione della competenza al giudice tutelare e dalla
non idoneità al giudicato del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno in
considerazione della mutevolezza della situazione sostanziale sulla quale viene ad incidere, artt.
407, 4° co., e 413 cod. civ.), la finalità preminente del nuovo istituto di assicurare un sistema
facilmente accessibile di adeguata gestione degli interessi del beneficiario inducono ad escludere
l'applicabilità al procedimento in esame del principio dell'onere del patrocinio previsto dall'art. 82
c.p.c. (Cass. 3 luglio 1987, n. 5814).
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