L’art. 27 della Legge adozioni non contempla un divieto assoluto di preservare relazioni con la famiglia d’origine del minore - Corte Costituzionale, sent. 28 settembre 2023 n. 183
Con l’ord. 5 gennaio 2023 n. 230 (https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512933/adozione-rimessa-alla-consulta-la-previsione-della-recisione.html)era stata accolta la richiesta subordinata del PG di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, dichiarando non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’ art. 27, comma 3 della L. n. 184/1983 nella parte in cui stabilisce che con l’adozione legittimante cessano irreversibilmente i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine. In tal modo, la Corte rimettente prospetta la possibilità, per il giudice che disponga l’adozione, di valutare in concreto la corrispondenza del divieto all’interesse del minore.
Con la sentenza 183 del 28 settembre 2023, la Consulta ha stabilito che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevate in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, non sono fondate.
In definitiva, è possibile adottare un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 l’immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine.
La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali.
Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d’origine realizzi l’interesse del minore.
Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio.
Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.
Adozione – Interesse del minore - Rif. Leg. artt. 4, comma 5-bis, e 10, comma 2, 27, 3 comma, 44, comma 1, lettera d) della legge 4 maggio 1983, n. 184; artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, art. 8 CEDU; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
editor: Cianciolo Valeria
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