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Rettifica di sesso. I diritti degli uniti civilmente permangono in attesa di contrarre matrimonio - Corte Costituzionale, sent. 22 aprile 2024 n. 66

Corte Costituzionale, sentenza 22 aprile 2024 n. 66 - Presidente Barbera, Redattore San Giorgio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Consulta ha:
1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove l’attore e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione;

2) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», nella parte in cui non prevede che l’ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.


Unioni civili – Scioglimento automatico – Rif. Leg. artt. 1, co. 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76; art. 31, co. 4 bis, del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, aggiunto dall'art. 7 del D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 5; art. 70 octies, co. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396; artt. 8 e 14 CEDU; artt. 2, 3 e 117, 1 comma, Cost.

autore: Cianciolo Valeria