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Il diniego della cittadinanza per matrimonio rientra nella giurisdizione del G.O. - T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, sent. 5 marzo 2024 n. 170

Martedì, 26 Marzo 2024
Giurisprudenza | Processo civile | Matrimonio | Giurisdizione e competenza | Merito Sezione Ondif di Bologna
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, sentenza 5 marzo 2024 n. 170 – Pres. Carpentieri, Cons. Rel. Amovilli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le controversie relative al diniego della cittadinanza per matrimonio ex art. 5, l. n. 91/992, rientrano tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. Rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che affievolisce a interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della P.A., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto; relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana, l'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente Amministrazione è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 91/1992, ossia i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Solo in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita a interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, va riassunta dinanzi al giudice civile.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
 

Matrimonio - diniego della cittadinanza per matrimonio - Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo – Difetto di giurisdizione -  Principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda – Translatio iudicii - Rif. Leg. artt. 5 e 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91

autore: Cianciolo Valeria