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La finalità meramente assistenziale non è sufficiente per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Cass., Sez. I Civ., Ord.15 marzo 2024, n. 7069

Mercoledì, 3 Aprile 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass, Est. Reggiani, ord. 15.03.24 n. 7069 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione pari ordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Presupposti e funzioni

Ancora una pronuncia della Corte di Cassazione in ordine al riconoscimento dell’assegno divorzile, in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 18287/2018, già richiamati nella precedente pronuncia della Suprema Corte che aveva cassato con rinvio la sentenza della medesima Corte di Appello di Messina, la quale aveva fondato il proprio convincimento e aveva motivato l’iter argomentativo della decisione assumendo il solo requisito dell'inesistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli, senza alcuna valutazione comparativa degli altri parametri rilevanti, come espressi dalla predetta sentenza.

La Suprema Corte, riportandosi al proprio precedente, precisa che la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per violazione o falsa applicazione di legge impone che le parti, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, siano rimesse nei poteri di allegazione e prova in relazione alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di rinvio.

All’infondatezza del primo motivo di impugnazione segue l’inammissibilità delle ulteriori censure dedotte con il ricorso principale, la seconda delle quali si traduce in una critica alle valutazioni in fatto operate dal giudice di appello, che richiede un riesame non consentito al giudice di legittimità.

Anche il ricorso incidentale viene rigettato in quanto inammissibile, con conseguente compensazione tra le parti delle spese di lite.

autore: Fossati Cesare