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La prova della convivenza more uxorio giustifica la revoca dell’assegno divorzile. Cass. Sez. I Civ., Ord. 19 marzo 2024, n. 7257

Cassazione, Est. Reggiani, Ord. 19.03.24 n.7257 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La non contestata esistenza dell'elemento affettivo della relazione, unitamente alla coabitazione emersa in corso di causa e al coinvolgimento del nuovo compagno della ricorrente nei rapporti con il figlio degli ex coniugi, tali da indurre a ritenere che la relazione tra i due abbia assunto i connotati della stabilità e del coinvolgimento personale, determinano il superamento del precedente schema familiare e giustificano la irreversibile cessazione della funzione assistenziale dell'assegno. D’altro canto, qualora nel giudizio di merito non sia stato adempiuto l’onere probatorio relativo alla componente perequativo-compensativa, non si pone il problema di valutare la persistenza dei presupposti per mantenere l'assegno divorzile neppure in base a tale criterio

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Presupposti e funzioni - convivenza

Nel pronunciarsi sul ricorso promosso avverso il decreto della Corte di Appello che, in accoglimento del reclamo, aveva revocato l’assegno divorzile in favore della ricorrente in quanto ritenuta provata la convivenza more uxorio con altra persona, la Suprema Corte rileva che la prova testimoniale assunta nel giudizio di merito aveva dimostrato l'elemento della convivenza, in quanto il teste escusso, con appostamenti serali e al mattino presto, aveva costatato il permanere notturno del compagno presso l'abitazione della ricorrente, né era stata ritenuta verosimile la motivazione addotta per giustificare gli accompagnamenti del figlio minore degli ex coniugi.

Le critiche mosse dalla ricorrente, risolvendosi in contestazioni relative al giudizio in fatto, non sono suscettibili di essere esaminate in sede di legittimità.

L’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità anche del terzo, per non avere la ricorrente censurato il provvedimento impugnato nella parte inerente alla mancata deduzione dei presupposti per valutare l'assegno divorzile sotto il profilo perequativo-compensativo, né per dedotto di avere operato tali allegazioni nei gradi di merito, determinano il rigetto della impugnazione.

autore: Fossati Cesare