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Sulla impugnabilità dei provvedimenti indifferibili prevale l’obiettivo di rafforzamento delle tutele. Cass. civ. sez. I, sent. 30 aprile 2024 n. 11688

Cass. civ. sez. I, Est. Campese, sent. 30.04.24 n.11688 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La funzione del rinvio pregiudiziale consiste nel deflazionare il contenzioso inerente ad una determinata materia, favorendo la definizione dei giudizi pendenti e prevenendo l'instaurazione di giudizi futuri mediante la sollecitazione di una pronuncia nomofilattica della Corte Suprema, avente efficacia vincolante soltanto nell'ambito del giudizio in cui è adottata, ma idonea, per l'autorevolezza della fonte da cui promana e la sua capacità persuasiva, ad orientare le successive decisioni dei giudici di merito e le scelte degli operatori economici e giuridici in ordine alla convenienza dell'instaurazione di ulteriori giudizi.

I procedimenti in materia di famiglia sono caratterizzati da intrinseca urgenza, al fine di evitare al minore di vivere una situazione di grave conflitto tra i genitori e al tempo stesso di concedere a costoro il tempo necessario a ristabilire un loro equilibrio gravemente compromesso, attraverso percorsi terapeutici e comportamenti indicati nel provvedimento provvisorio, che sono più facili da monitorare mediante misure interlocutorie.

L'interesse tutelato prioritariamente dalle nuove norme è quello del minore, la cui realizzazione dipende dall'attuazione di obblighi a carattere prevalentemente personale, che impongono che il potere-dovere di adottare provvedimenti provvisori con funzione cautelare, il potere-dovere di regolare in via definitiva il rapporto controverso, nonché il potere-dovere di garantire sul piano esecutivo il rispetto delle decisioni assunte spettino tutti al medesimo giudice, che rappresenta l'unico punto di riferimento da cui si irradia la tutela giurisdizionale nelle tre tradizionali direttrici tipiche: dichiarativa, esecutiva e cautelare.

Benché assoggettare la reclamabilità a elementi discrezionalmente apprezzabili, quali la concreta sfera di incidenza e l'attitudine o meno ad incidere, in modo durevole su determinati diritti, disveli una prospettiva di indesiderabile incertezza applicativa, deve ritenersi: pacifica la non reclamabilità del provvedimento indifferibile reso con decreto inaudita altera parte; necessaria la fissazione di un’udienza ad hoc dinnanzi lo stesso giudice monocratico per la conferma o la revoca mediante ordinanza; da escludersi una piana equiparazione fra provvedimenti indifferibili e provvedimenti temporanei; ammissibile il reclamo dinnanzi alla Corte d’Appello avverso i provvedimenti - nella specie l'ordinanza emessa dal giudice monocratico all'esito della procedura d'urgenza instaurata con ricorso ex art. 473-bis.15 cpc - che prevedano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, modifica dell’affidamento o del collocamento o affidamento extrafamiliare, vale  a dire misure sulla responsabilità genitoriale potenzialmente traumatiche ed invasive.

Rinvio pregiudiziale – nomofilachia preventiva - responsabilità genitoriale – provvedimenti convenienti – provvedimenti indifferibili - reclamabilità

Rif. Leg. art. 363-bis cpc - art. 473-bis.15 cpc – art. 473-bis.24 cpc – 317-bis c.c. - 333 c.c.

Sentenza densa di approfondimenti interpretativi sulle norme della riforma Cartabia, pregevole anzitutto laddove dichiara apertamente che l'obiettivo di ogni interpretazione adeguatrice deve essere il rafforzamento della tutela del minore e che nei procedimenti in materia di famiglia l'urgenza è in re ipsa.
Pronunciandosi in funzione nomofilattica ex art. 363-bis cpc dichiara la reclamabilità in Corte d'Appello dei provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 cpc (che possono essere emessi anche dal TM), ma solo se introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. 
Si tratta in ogni caso di una reclamabilità diversa da quella prevista averso i provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'esito della prima udienza di comparizione parti ex art. 473-bis.22 cpc.

autore: Fossati Cesare