Il giudice non ha fatto buon governo dei poteri ufficiosi a tutela dei minori. Cass. civ., sez. I, ord., 4 gennaio 2024, n. 197
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In materia di affidamento e collocamento dei minori, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo.
Nei procedimenti minorili, allorché sia proposto un reclamo ammissibile, questo impedisce la formazione del giudicato interno rispetto all'oggetto sostanziale del procedimento che va individuato nell'affidamento e collocamento dei minori conformi al loro superiore interesse, rispetto al quale al giudice sono riconosciuti intensi poteri istruttori di ufficio, indipendentemente dalla circostanza che sia stato proposto altro reclamo incidentale.
Affidamento e collocamento di minori – superiore interesse – poteri ufficiosi
Rif. Leg.: artt. 337-bis; 337-ter c.c., 3 Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, 8 CEDU, 32 Cost.
autore: Fossati Cesare
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