Convivenza. Configura il reato di maltrattamenti anche la condotta reiterata e non sistematica - Cass. Pen., Sez. V, sent. 15 marzo 2024 n. 11097
Martedì, 19 Marzo 2024
Giurisprudenza
| Maltrattamenti e stalking
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
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Con riferimento al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, esso è configurabile in presenza di comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, i quali, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione. Elementi essenziali di tale ipotesi criminosa sono, per un verso, l'abitualità delle condotte tipiche ovvero che esse non siano sporadiche e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima; e, per altro verso, il fatto che esse si esplichino in un contesto familiare ovvero di convivenza, ossia nell'ambito di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua.
Maltrattamenti – Lesioni - Atti persecutori ai danni della convivente - Perdurante stato d'ansia e di paura - Dichiarazioni della persona offesa - Rif. Leg. artt. 61, n. 11 -quinquies, 572, 582 e 612-bis cod. pen.
autore: Cianciolo Valeria
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