inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il convivente more uxorio conserva il diritto all’assegno divorzile in funzione compensativa. Cass. I Sez. Civ., Ord. 12 marzo 2024, n. 6443

Sabato, 16 Marzo 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. Sez. I, Est. Tricomi, Ord. 12.03.24 n.6443 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra le parti che trovi ragione nelle scelte compiute durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente

Conformi Cass. n. 9144/2023

Rif. Leg.: Artt 5 e 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Convivenza more uxorio – Presunzioni – Assegno divorzile - Funzione compensativa – Onere della prova

Preliminarmente appurata la sussistenza di una stabile convivenza, per il cui accertamento, in difetto dell'elemento oggettivo della coabitazione, è richiesta, da parte del giudice, una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio (Cfr. S.U. n. 32198/2021), la Corte di Cassazione, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 18287/2018, riconosce all’ex coniuge economicamente più debole il diritto all'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa, purché venga accertata, con onere della prova a carico del richiedente, l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

Nella fattispecie, la Corte di merito avrebbe dovuto esprimersi sulla natura - o meno - anche compensativa dell'assegno già riconosciuto alla ricorrente, sulla sussistenza - o meno - di un eventuale giudicato sul punto, e, infine, ove ravvisata anche la funzione compensativa dell'assegno, sulla idoneità delle prove fornite dall’ex marito a inficiare il diritto anche sotto questo profilo.

Ciò determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

autore: Fossati Cesare