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La finalità compensativa dell’assegno divorzile deve essere provata. Cass. I Sez. Civ., Ord. 12 marzo 2024, n. 6433

Sabato, 16 Marzo 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass., Sez. I. Est. Caiazzo, Ord. 12.03.24 n.6433 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell’ipotesi in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, tale sperequazione deve essere corretta attraverso l’attribuzione, in favore del coniuge economicamente più debole, di un assegno in funzione perequativo-compensativa del sacrificio da quest’ultimo sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l’assegno ha l'onere di dimostrare in giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. 

Conf. Cass. 24250/2021

Rif. Leg.: Art 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Funzione perequativo/compensativa – Onere della prova

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze la quale ha confermato, pur riducendolo, l’assegno divorzile in favore dell’ex marito, la cui autonomia economica è stata ritenuta compromessa dalla cessazione del vincolo matrimoniale in ragione delle scelte endofamiliari condivise dai coniugi.

Nel proprio iter argomentativo, la Corte oggi si riporta al dictum delle Sezioni Unite n. 18287/2018, laddove si precisa che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa attribuita dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale delle parti.

La Corte d'Appello, nonostante abbia valutato comparativamente i redditi delle due parti, compresi i debiti della ricorrente, e abbia accertato l’attività lavorativa e le proprietà immobiliari di entrambi, ha fondato l’attribuzione dell'assegno divorzile in favore dell’ex marito su una motivazione del tutto contraddittoria e contraria ai principi di diritto sul tema, non avendo evidenziato rinunce pregiudizievoli ad attività più lucrative da parte di quest’ultimo, né una sua situazione economica totalmente deficitaria, né una sua comprovata inidoneità al lavoro e neppure un contributo significativo all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'altro coniuge.

L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale, concentrato su questioni relative alla determinazione dell'assegno, sulla cui spettanza viene chiamato a pronunciarsi il giudice di rinvio.

autore: Fossati Cesare