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Adozione. In cosa deve consistere l’accertamento dello stato di adottabilità di un minore? - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 08 marzo 2024, n. 6261

Mercoledì, 13 Marzo 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Adozione
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 08 marzo 2024, n. 6261; Pres. Valitutti, Rel. Cons. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali. Inoltre, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l’organo giudicante deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori.



Adozione - Dichiarazione di adottabilità – Stato di abbandono – Accertamento stato di adottabilità – Valutazione da parte del giudice; Rif. Leg. L. 184/1983 art. 8

autore: Ferrandi Francesca