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I nonni sono abilitati ad intervenire nel giudizio separativo. Tribunale di Brescia, 7 febbraio 2024

Si ringrazia l'avv. Anita Baratto, associata Ondif sez. Brescia

Venerdì, 9 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Processo civile | Diritto alla vita privata e familiare | Merito Sezione Ondif di Brescia
Tribunale di Brescia, Est. Tinelli, Ordinanza 13.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tribunale di Brescia, Est. Tinelli, Ordinanza 7.02.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dal momento che i nonni hanno azionato un diritto connesso a quelli oggetto di causa, il cui esercizio ben può legittimare un intervento volontario principale, e il rito unificato di famiglia ora contempla espressamente l’intervento volontario, disponendo che esso non possa avvenire «oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto», salvo che il terzo «compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio».
L’intervento volontario presuppone: (a) che il terzo sia titolare di un diritto obiettivamente connesso alle posizioni giuridiche già dedotte in causa, che intende far valere nei confronti di tutte le parti (intervento principale) o di alcune soltanto di esse (intervento litisconsortile); ovvero (b) che il terzo non faccia valere un proprio diritto, ma si limiti a sostenere le ragioni di una delle parti, chiedendo l’accoglimento della domanda di questa stessa parte, di cui il terzo auspica e cerca di favorire la vittoria (intervento adesivo), i nonni sono titolari del diritto di sollecitare l’adozione di provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.



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Rif. Leg.: art. 330 c.c. - artt. 105 e 473-bis.20 c.p.c.

autore: Fossati Cesare