Assegno divorzile: le circostanze che determinano la componente perequativa vanno provate. Tribunale di Salerno, sent. 10 gennaio 2024
Si ringrazia l'avv. Maria Teresa De Scianni, presidente Ondif sez. Salerno, per la segnalazione del provvedimento
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Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio.
Affidamento del figlio minore - Assegnazione della casa familiare - Mantenimento dei figli minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti - Funzione assistenziale, compensativo-perequativa e risarcitoria dell'assegno di divorzio - Inammissibilità domande accessorie
Rif. Leg.: Art. 337ter c.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.
Cfr. Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10614; Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 9817; Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920; Cass. civ., sez. I, 28/07/2022, n. 23583
- §§
La sentenza del Tribunale di Salerno costituisce ulteriore occasione per richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di assegno divorzile, come ridefiniti con la storica sentenza delle Sezioni Unite del 11 luglio 2018, n. 18287, la quale ha superato la concezione di una funzione meramente assistenziale dell’assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, in favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, inoltre, evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In tale prospettiva la componente perequativa viene riconosciuta in considerazione di circostanze che vanno specificatamente allegate e provate.
Risultano inammissibili in sede di divorzio le ulteriori domande relative ad accordi patrimoniali raggiunti al momento della separazione, nonché, in forza del disposto dell'art. 40 c.p.c., le domande di risarcimento del danno e di scioglimento della comunione proposte dalla ricorrente.
autore: Fossati Cesare
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