La casa coniugale seguirà il titolo, ma con eventuali ricadute sui provvedimenti economici. Tribunale di Bari, 24 gennaio 2024
Si ringrazia l'avv. Cesira A.R. Adesso per la segnalazione del provvedimento
Venerdì, 26 Gennaio 2024
Giurisprudenza
| Tutela cautelare
| Separazione dei coniugi
| Merito
Sezione Ondif di Bari
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Nell’ambito di un giudizio di separazione va riconosciuto in favore del coniuge privo di adeguati mezzi di sussistenza e non dotato di capacità lavorativa, un assegno di mantenimento la cui determinazione -pur in assenza di prole- deve tener conto del sensibile risparmio di spesa derivante dall’utilizzo della casa coniugale, nel cui possesso la medesima è rimasta in punto di fatto e pur in assenza di un provvedimento di assegnazione, tanto che nell’ipotesi di rilascio dell’immobile da parte dello stesso, viene fin d’ora determinato il maggior importo dovuto integrativamente a titolo di contributo per il canone di locazione.
separazione dei coniugi - provvedimenti provvisori - casa coniugale - risvolti economici - contributo al mantenimento
Rif. leg.: art. 473-bis.22 cpc
autore: Fossati Cesare
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