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La casa coniugale seguirà il titolo, ma con eventuali ricadute sui provvedimenti economici. Tribunale di Bari, 24 gennaio 2024

Si ringrazia l'avv. Cesira A.R. Adesso per la segnalazione del provvedimento

Venerdì, 26 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Separazione dei coniugi | Merito Sezione Ondif di Bari
Trib. Bari, Pres. De Simone, Ord. 24.01.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell’ambito di un giudizio di separazione va  riconosciuto in favore del coniuge  privo di adeguati mezzi di sussistenza e non  dotato di capacità lavorativa, un assegno di mantenimento la cui determinazione -pur in assenza di prole-  deve tener conto del sensibile risparmio di spesa derivante dall’utilizzo della casa coniugale, nel cui possesso la medesima è rimasta in punto di fatto e pur in assenza di un provvedimento di assegnazione, tanto che nell’ipotesi di rilascio dell’immobile da parte dello stesso,  viene fin d’ora determinato il maggior importo dovuto integrativamente  a titolo di contributo per il canone di locazione.

separazione dei coniugi - provvedimenti provvisori - casa coniugale - risvolti economici - contributo al mantenimento
Rif. leg.: art. 473-bis.22 cpc

autore: Fossati Cesare