inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Senza eredi immediati, la domanda per il riconoscimento di paternità va proposta ad un curatore speciale. Cass., Sez. I, Ord. 13 dicembre 2023, n. 34821

Corte di Cassazione, est. Tricomi, Ord. 13.12.23 n.34821 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La domanda per il riconoscimento della paternità o maternità, quando non vi siano eredi immediati e diretti del presunto genitore premorto, deve essere proposta nei confronti di un curatore speciale, unico legittimato passivo.

La nomina del curatore speciale è stabilita in sostituzione dei rappresentanti legali del de cuius qualora gli stessi siano gli eredi degli eredi.

La nomina del curatore speciale deve precedere l'introduzione del giudizio secondo la regola ivi stabilita, a meno che la rappresentanza del de cuius da parte degli eredi degli eredi non si sia manifesta nel corso del procedimento.

La mancata nomina del curatore speciale, così come richiesta dalla norma attualmente vigente, determina la necessità della rimessione della causa al giudice di primo grado.

 

Filiazione - Dichiarazione giudiziale - Legittimazione - Dichiarazione giudiziale di paternità – legittimazione passiva – eredi degli eredi – necessità della nomina del curatore speciale – momento della richiesta – prima del giudizio - Competenza – giudizio di rinvio

Rif. Leg.: art. 276 c.c.

autore: Fossati Cesare