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Riconoscimento dello status filiationis dei minori nati mediante PMA da genitori dello stesso sesso. Tribunale di Lodi, 12 dicembre 2023

Tribunale di Lodi, Est. Roca, decreto 12.12.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La “famiglia” è un oggetto di studio complesso. L’evoluzione della società negli ultimi decenni ha infatti reso evidente che il termine “famiglia” rimanda ad una realtà articolata, non cristallizzabile in una forma stabile, che si caratterizza per l’ampio repertorio di modelli organizzativi che nel tempo attribuiscono diverso significato alla genitorialità, ai rapporti tra i suoi componenti e alla differenza di genere.

Le posizioni soggettive riconosciute dall’art. 30 co. 1 Cost. - quella dei genitori, anche se non coniugati fra loro, e quella del figlio - hanno la consistenza “di diritti fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse regole della convivenza democratica”.
L’ordinamento italiano ammette, in aderenza ai principi costituzionali, modelli di genitorialità non fondati sul dato biologico in quanto, accanto alla procreazione naturale, ammette anche quella derivante da adozione o da procreazione medicalmente assistita.
La giurisprudenza è arrivata ad ammettere l’instaurazione del rapporto di filiazione con il genitore d’intenzione quantomeno attraverso l’istituto dell’adozione in casi speciali se non direttamente con l’iscrizione nei registri dello stato civile dell’atto di riconoscimento del minore o mediante la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero rappresentano una possibilità.
Il minore nato mediante PMA da coppia formata da genitori dello stesso genere viene a trovarsi in una situazione deteriore rispetto a quella in cui si troverebbe se fosse nato da una coppia eterosessuale in quanto quest’ultima non è soggetta ad alcuna indagine da parte dell’ordinamento, potendosi liberamente autodeterminare nel proprio progetto procreativo.

omogenitorialità - PMA - estero - trascrizione in Italia - limiti - principio di uguaglianza
Rif. Leg.: L.40/2004 

Il Tribunale ritiene quindi che la L. n. 40/2004 vada interpretata nel senso che i nati a seguito di procreazione medicalmente assistita hanno lo status di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere a tali tecniche, a prescindere dal rispetto dei requisiti soggettivi di accesso alla PMA.

autore: Fossati Cesare