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Affidamento ai Servizi Sociali in via provvisoria con limitazione mirata della responsabilità genitoriale a tutela della salute del minore. Tribunale per i Minorenni di Genova, 10 gennaio 2024

Mercoledì, 17 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Responsabilità genitoriale | Minori | Merito Sezione Ondif di Genova
TM Genova, Est. Verrina, decreto 10.01.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
TM Genova, 10.01.2024 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In circostanze di estrema urgenza a tutela della salute della minore, affetta da una grave forma di anoressia nervosa di tipo restrittivo, stante l'evidenziata incapacità dei genitori di gestire i rapporti tra di loro e con la figlia, nonché i comportamenti disfunzionali di quest'ultima, con la quale sono sempre stati complici, così concausando il fallimento dei percorsi terapeutici già avviati, va disposto, con efficacia immediata, l'affidamento della minore ai Servizi Sociali competenti per territorio, con mandato a predisporre e attuare il migliore progetto di tutela in suo favore, comprensivo della collocazione e della facoltà di assumere, nel suo interesse, le decisioni, anche di straordinaria amministrazione, in ambito sanitario, previamente sentiti - se possibile - i genitori.

Limitazioni della responsabilità genitoriale - Affidamento ai Servizi Sociali con incarichi dettagliati - Prescrizioni ai genitori - Nomina del Curatore Speciale del minore - Ascolto del minore

Rif. Leg.: Artt. 333,336 c.c.; Art. 5bis Legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm.ii.; Artt. 473bis e ss.c.p.c.

Il provvedimento in oggetto viene pronunciato in via provvisoria ed urgente ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., in applicazione dell'art. 473bis.15 c.p.c., ad istanza del Pubblico Ministero e a tutela di una minore, già in carico al Servizio di NPI della competente ASL, le cui condizioni di salute hanno richiesto ripetuti ricoveri urgenti e il ricorso alla nutrizione artificiale di tipo enterale.

Ravvisandosi addirittura un supporto e una collaborazione da parte dei genitori che, durante il percorso di cure proposto dai sanitari, più volte hanno rifiutato o  ostacolato i ricoveri riabilitativi in strutture adeguate e che non paiono percepire la gravità e la pericolosità della malattia della figlia, il Tribunale adito ritiene urgente la necessità di attribuire al Servizio Sociale la facoltà di assumere, in luogo degli stessi, le decisioni inerenti alla sfera sanitaria, con conseguente limitazione "mirata" della responsabilità genitoriale, senza ancora addivenire al provvedimento estremo della sospensione.

Nominato il Curatore Speciale, viene disposto in via d'urgenza l'ascolto della minore al fine di verificare il suo coinvolgimento nel progetto da attuarsi.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 5bis della Legge 184/1983, al Servizio Sociale affidatario vengono assegnati incarichi precisi e dettagliati in supporto della minore e del nucleo familiare, accompagnati da prescrizioni ai genitori  affinché si impegnino a collaborare agli interventi e al progetto di cura della figlia e in un percorso di sostegno alla genitorialità.

autore: Fossati Cesare