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La valutazione della consistenza patrimoniale è rimessa al giudice di merito. Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2023 n. 30712

Sabato, 13 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. sez. I, Est. Amatore, ord. 3.11.2023 n.30712 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. 

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Rif. Leg.: art. 2729 c.c.

autore: Fossati Cesare