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Assegno di natalità. Le circolari INPS non possono modificare le condizioni stabilite dalla legge - Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 22 aprile 2024 n. 10728

Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza 22 aprile 2024 n. 10728 – Pres. Berrino, Cons. Rel. Cavallaro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di riconoscimento dell'assegno di natalità e di maternità, posto che non è compatibile con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con il diritto alla parità di trattamento enunciato dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, una normativa nazionale che conceda l'assegno di natalità e l'assegno di maternità ai soli titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014.
Le circolari amministrative dell’INPS sono atti normativi interni che possono tendere ad indirizzare e guidare in modo uniforme l’attività degli organi periferici dell’ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del dirittoalla corresponsione di una provvidenza.

 
Assegno di natalità – Gerarchia delle fonti – Valore delle Circolari INPS - Rif. Leg. art. 12 preleggi;  art. 1, comma 125, della L. 23 dicembre 2014, n. 190; art. 23-quater, commi 1 e 2, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136; art. 1, comma 340, della L. 27 dicembre 2019, n. 160

autore: Cianciolo Valeria