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Provvedimenti indifferibili: no al reclamo avverso il decreto inaudita altera parte, sì avverso l’ordinanza. Tribunale di Grosseto, ord. 6 luglio 2023

Sabato, 6 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Processo civile | Merito Sezione Ondif di Grosseto
Tribunale di Grosseto, Est. Medaglia, Ordinanza 6.07.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tribunale di Grosseto, 6.07.23 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La disposizione che ha introdotto la tutela cautelare nei procedimenti di famiglia non prevede la reclamabilità del decreto emesso inaudita altera parte dal giudice monocratico, considerato che sulle richieste di provvedimenti urgenti è previsto comunque l’intervento successivo, a breve distanza, del collegio.

Considerato che l’art. 473bis.24 c.p.c. ammette il reclamo dinanzi alla Corte d’Appello solo per i provvedimenti adottati dal collegio ai sensi dell’art. 473bis.22 c.p.c. ovvero i provvedimenti adottati in corso di causa previsti dal secondo comma di detto articolo, il reclamo avverso il decreto deve ritenersi inammissibile.

Il regime delle spese andrà regolato con il provvedimento che definisce la controversia.

Provvedimenti indifferibili e urgenti – emessi inaudita altera parte – reclamo – avverso decreto – inammissibile – avverso ordinanza collegiale - ammissibile

Rif. Leg.: Art. 669-terdecies cpc

 

autore: Fossati Cesare