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La collocazione paritetica non è confacente all'interesse del minore. Tribunale di Velletri, 7 dicembre 2023

La nota di Marino Maglietta: sull’affidamento condiviso pronunce di corti di merito incompatibili tra loro e in parte con la normativa stessa

Martedì, 9 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Minori | Affidamento dei figli | Merito
Tribunale di Velletri, Est. Belard, ordinanza 7.12.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità del minore assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove lo stesso minore ha vissuto sinora può garantire.
La collocazione paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.

affidamento condiviso - collocamento - bigenitorialità - interesse del minore - frequentazione paritaria e alternata
rif. leg.
: art. 337-ter c.c.

editor: Fossati Cesare