Revisione dell'assegno, il mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche va valutato in relazione alla funzione in concreto svolta dall'assegno. Cass., Sez. I Civ., Ord. 18 dicembre 2023, n. 35298
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In tema di assegno divorzile, presupposto necessario per procedere alla revisione ai sensi dell'art. 9 della L. n. 898/1970 è l'accertamento della sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, cui segue la valutazione della fondatezza della domanda, in considerazione della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 - ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti e' collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, al fine di accertare se l'eventuale disparita' esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialita' professionali e reddituali - in modo tale da poter valutare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno.
Conforme Cass. n. 14160/2022
Rif. Leg.: Artt. 5 e 9 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.
Revisione dell'assegno divorzile – Funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio
Ancora una pronuncia in tema di assegno divorzile, e segnatamente, in relazione alla domanda di revoca dello stesso ai sensi dell'art. 9 Legge n. 898/1970, accolta con decreto del Tribunale di Brindisi, parzialmente riformato dalla Corte d'Appello di Lecce.
Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte di Cassazione richiama i principi dalla stessa affermati - e correttamente applicati dalla Corte territoriale - relativi alla funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale delle parti (S.U. n. 18287/18).
Le doglianze del ricorrente sono ritenute inammissibili in quanto volte al riesame dei fatti afferenti ai presupposti dell'assegno divorzile, con particolare riguardo al contributo fornito dalla controricorrente alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex marito.
Correttamente applicati i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, la Corte territoriale ha riscontrato che la disparità reddituale esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio era stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, escludendo, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, l'incidenza dei fatti sopravvenuti relativi alle spese mediche sostenute dal ricorrente.
autore: Fossati Cesare
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