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Lo squilibrio reddituale tra i coniugi imputabile all'organizzazione della vita familiare giustifica l'assegno divorzile. Cass. Civ., Sez. I sent. 19 dicembre 2023, n. 35434

Mercoledì, 20 Dicembre 2023
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Corte di Cassazione, Est. Iofrida, sentenza 19.12.23 n.35434 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.

In senso conforme Cass. Ord. 30 agosto 2019, n. 21926

 

Rif. Leg.  Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio

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La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso, ricorda i principi posti a fondamento del riconoscimento dell'assegno divorzile, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla ormai storica pronuncia delle Sezioni Unite del 11 luglio 2018 n. 18287, la quale ha inaugurato un percorso interpretativo nuovo tenendo conto dell’esigenza riequilibratrice (sottolineata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11490 del 29 novembre 1990) e della necessità di "attualizzare il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei", in coerenza con il quadro costituzionale di riferimento e con superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno divorzile.

In questa ottica, gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole e, questo in forza di quel principio di "autoresponsabilità" – cui nella sentenza della Prima Sezione civile del 10 maggio 2017 n. 11504, si era dato centrale rilievo - che deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine.

Solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente ad attenuare e rendere accettabile tale squilibrio in base a parametri di giustizia distributiva applicabili anche in sede di crisi familiare, ma ovviamente non più tendente a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere giustificato soltanto da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa.

La Corte di merito, nella fattispecie,  ha rispettato tali principi di diritto, affermando che, pur essendo la moglie in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, a fronte di un accertato — e di non modesta entità — squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, considerata la durata ventennale della vita coniugale nonché l’età della richiedente, poteva presuntivamente concludersi che la differenza di reddito e patrimonio tra i coniugi fosse da attribuire anche ad "una certa organizzazione familiare che ha permesso al marito di dedicarsi al lavoro", tale da rendere dovuto un assegno divorzile a carico di quest'ultimo in funzione propriamente "perequativo-compensativa", ben potendo la prova del contributo in oggetto essere fornita "con ogni mezzo, anche mediante presunzioni"(Cfr. Sezioni Unite n. 18287/2018)

autore: Fossati Cesare