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Niente assegno allorché l'intero patrimonio del richiedente sia stato formato con i beni dell'altro. Cass. Civ. Sez. I, Ord. 24 novembre 2023, n. 32669

Domenica, 17 Dicembre 2023
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Corte di Cassazione, Est. Tricomi, Ord. 24.11.23 n.32669 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, laddove risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio - sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa; pertanto non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio.

Assegno divorzile - Funzione assistenziale, compensativa e perequativa

Rif. Leg.: Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Conforme: Corte di Cassazione n. 21926/2019.

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Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ritorna sul tema dell'assegno divorzile e, richiamando i propri precedenti, ci riporta alle tre funzioni - assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa - riconosciute ed esplicate dalle Sezioni Unite n. 18287/2018.

In particolare, si ribadisce che ai fini di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, è necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Cfr. Cass. n. 29920/2022). Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, in difetto di prova del quale l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cfr. Cass. n. 9144/2023; Cass. n. 10614/2023).

Viene pertanto cassata la sentenza impugnata, non avendo la Corte territoriale considerato se il patrimonio della richiedente e il suo accrescimento fosse da ascrivere a dazioni dell'ex coniuge, oltre che congruo all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, laddove, in tal caso, avrebbe dovuto verificare se, nell'ipotesi di sacrificio delle aspettative professionali, con tali attribuzioni fosse già stata compensata l'esigenza perequativa.

autore: Fossati Cesare