L'intero patrimonio della richiedente l'assegno è frutto di elargizioni del marito che esauriscono i suoi obblighi. Corte di Cassazione, 30 agosto 2019 n. 21926
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Il primo accertamento ha ad oggetto lo squilibrio economico fra le parti.Il secondo ha ad oggetto il patrimonio (ingente) della richiedente l'assegno.Medio tempore sono intervenuti nuovi
parametri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio
indicati dalle Sezioni Unite: l'assegno
di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile, ma in pari
misura compensativa e perequativa.In ipotesi di patrimoni per entrambi ingenti, possono operare solo i criteri compensativo e perequativo.L'oggettivo
squilibrio fotografato dal quadro comparativo delle due situazioni non
discende dall'impostazione della vita coniugale e familiare, godendo
il controricorrente di una condizione di enorme ricchezza personale
acquisita ben prima del matrimonio con la ricorrente e non
influenzata dalla conduzione della vita familiare.Decisivo rilievo, nel negare il diritto all'assegno, assume il fatto, non contestato, della
formazione dell'intero patrimonio della ricorrente da parte del marito.
editor: Fossati Cesare
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