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L'intero patrimonio della richiedente l'assegno è frutto di elargizioni del marito che esauriscono i suoi obblighi. Corte di Cassazione, 30 agosto 2019 n. 21926

Domenica, 29 Dicembre 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cassazione civile sez. I - 30/08/2019, n. 21926 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il primo accertamento ha ad oggetto lo squilibrio economico fra le parti.
Il secondo ha ad oggetto il patrimonio (ingente) della richiedente l'assegno.
Medio tempore sono intervenuti nuovi parametri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio indicati dalle Sezioni Unite: l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile, ma in pari misura compensativa e perequativa.
In ipotesi di patrimoni per entrambi ingenti, possono operare solo i criteri compensativo e perequativo.
L'oggettivo squilibrio fotografato dal quadro comparativo delle due situazioni non discende dall'impostazione della vita coniugale e familiare, godendo il controricorrente di una condizione di enorme ricchezza personale acquisita ben prima del matrimonio con la ricorrente e non influenzata dalla conduzione della vita familiare.
Decisivo rilievo, nel negare il diritto all'assegno, assume il fatto, non contestato, della formazione dell'intero patrimonio della ricorrente da parte del marito.

editor: Fossati Cesare