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Permane la funzione compensativa, irrilevante il reddito di cittadinanza. Cass. Civ. Sez. I, Ord. 13 dicembre 2023, n. 34924

Giovedì, 14 Dicembre 2023
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Corte di Cassazione, Est. Caiazzo, Ord. 13.12.23 n.34924 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riferimento al reddito di cittadinanza è irrilevante, anche alla luce della recente abrogazione dell'istituto, essendo rilevante, invece, che il giudice di merito abbia considerato tutte le fonti di reddito proprie di ciascuno dei litiganti

Divorzio – assegno – funzione perequativa – reddito di cittadinanza

Rif. Leg.: Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

autore: Fossati Cesare