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Il diritto di abitazione nella casa familiare cessa al venire meno dei presupposti dell’assegnazione. Corte d'Appello di Napoli, Sez. IV, 3 ottobre 2023

Mercoledì, 13 Dicembre 2023
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Merito Sezione Ondif di Napoli
Corte d'appello  di Napoli, Est. Mancini, sentenza 3.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto di abitazione nella casa coniugale è un diritto personale di godimento "sui generis", che, in funzione del "vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli", si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione (la morte del beneficiario, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell'accertamento delle circostanze di cui all’art. 337 sexies c.c. legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario o ancora la mancata utilizzazione da parte dello stesso, sempre previa valutazione dell'interesse prioritario dei figli

Conforme Cass. Civ. 7772/2018

Assegnazione della casa familiare – Comunione ereditaria – Occupazione dell’immobile in comproprietà

Rif. Leg. Art. 337 sexies, 1102 c.c.

 

La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'impugnazione promossa avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, rileva come l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli sia giustificata in considerazione della tutela dell'interesse di questi ultimi a conservare l'ambiente familiare in cui sono nati e cresciuti. Tale diritto di abitazione si estingue, non con l'intervenuto decesso del coniuge non affidatario, ma nel momento in cui vengono meno i presupposti che lo hanno giustificato, ovvero l'esistenza in vita del coniuge collocatario, atteso che l'assegnazione della casa familiare viene fatta a quest'ultimo, seppure a tutela di interessi preminenti dei figli affidati.

Peraltro, sul presupposto che il diritto di comproprietà in capo alla ex coniuge deceduta emerga dall'atto pubblico prodotto in giudizio dal ricorrente e che dell’immobile occupato siano divenute comproprietarie, in forza di successione ereditaria della defunta madre, anche le tre figlie, la Corte territoriale ritiene che il possesso dell'immobile da parte delle appellanti sia giustificato in ragione del titolo di comproprietà intestato a queste quali eredi, divenendo irrilevante se l'assegnazione dell'immobile come casa coniugale sia ancora produttiva di effetti nei confronti delle predette.

Premesso che, ai sensi dell’art. 1102 c.c., il possesso esclusivo del bene in comunione da parte di uno solo o di alcuni dei comproprietari non è illegittimo di per sé, ma solo qualora, ai sensi del primo comma, i possessori impediscano agli altri titolari di farne uso o mutino la destinazione di questo, non potendo il comproprietario cui viene impedito l'uso del bene chiedere di estromettere i contitolari possessori, ma potendo solo agire in via risarcitoria per il mancato godimento del bene, il Collegio rigetta la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto di estromettere le figlie dall'immobile oggetto di lite e di rientrare nel possesso del bene.

autore: Fossati Cesare