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Revoca del mantenimento e dell'assegnazione casa se il figlio maggiorenne è inserito nel mondo del lavoro. Tribunale di Roma, 11 agosto 2023

Tribunale di Roma, Est. Esposito, sentenza 11.08.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'interruzione da tempo del percorso di studi universitari senza alcuna intenzione di riprenderlo e l'inserimento nel mondo del lavoro, sia pure con redditi modesti, unitamente all'età della figlia (quasi ventinovenne), comportano la cessazione dell'obbligo del padre di corrispondere l'assegno perequativo di mantenimento, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, attesa la progressività dell'emancipazione.

Considerata altresì l'assenza di stabile convivenza madre-figlia, va disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla prima, giacché venuto meno il fine esclusivo di tutela della prole e l'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita.

Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente: presupposti e limiti - Revoca dell'assegnazione della casa familiare - Presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile

Rif. Leg. Artt. 337 sexies, 337 septies c.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Nel contesto di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale di Roma è chiamato a pronunciarsi sull'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, sull'assegnazione della casa familiare alla resistente e sulla domanda di riconoscimento a carico dell'ex coniuge dell'assegno divorzile.

 

Quanto al primo aspetto, il Giudicante si riporta al principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale "ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni" (Cass. n. 18076/2014).

Dunque spetta al figlio, secondo un principio di autoresponsabilità, ricercare l'autosufficienza economica contemperando le proprie aspirazioni con le esigenze del mercato del lavoro (Cfr. Cass. ord. 17183/2020; conf. Cass. ord. 27904/2021).

Le circostanze del caso concreto portano il Giudicante a dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, che lavora, pur percependo redditi modesti, e a ritenere ormai non più sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa familiare in favore della madre non più con la stessa convivente.

Ripercorse le varie tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno divorzile, in applicazione del consolidato principio secondo il quale per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare a) l'eventuale determinazione o aggravamento di uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente, b) l'eventuale accordo, in costanza di matrimonio, circa il sacrificio delle prospettive professionali di un coniuge in favore della famiglia, c) l'eventuale incidenza di tali scelte sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, d) l'eventuale spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021), il Collegio ritiene non sussistenti nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.

autore: Fossati Cesare