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La differenza reddituale tra i coniugi di per sé è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 14 novembre 2023, n. 31719

Mercoledì, 6 Dicembre 2023
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Corte di Cassazione, Sez. I, Est. Pazzi, Ord. 14.11.23 n.31719 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richiede l'assegno divorzile o l'incapacità per costui di procurarseli per ragioni oggettive, il giudice di merito deve tener conto sia della impossibilità di quest'ultimo di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che, da soli, rilevino lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, essendo la differenza reddituale coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e non giustificando, di per sè, l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge la corresponsione di un assegno proporzionale alle sue sostanze.

Assegno divorzile - Natura composita - Verifica e valutazione concreta della disparità reddituale e della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente

 

In questo senso Cass. 21234/2019.

 

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 337 ter c.c.

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Nell'ordinanza de qua la Corte di Cassazione, ripercorrendo i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018, riporta alla nostra attenzione la natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa) dell'assegno divorzile, precisando che, nel verificare i presupposti per il suo riconoscimento, il giudice deve effettuare una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Tale verifica deve essere causalmente collegata alla valutazione degli altri indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, prima parte della Legge n. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione.

Va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, la sentenza della Corte distrettuale la quale, non attenendosi a tali criteri, ha finito per attribuire valore determinante alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, quando, al contrario, la  condizione della richiedente avrebbe dovuto costituite una mera premessa oggettiva, seguita dalla verifica della riconducibilità delle cause di tale inadeguatezza agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale, i quali assumono rilievo in misura direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.

 

autore: Fossati Cesare