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Ai fini dell'annullamento del matrimonio l'incapacità naturale va considerata al momento dell'atto. Cassazione, Sez. I, Ord. 10 ottobre 2023, n. 28307

Cass. Sez. I, Est. Nazzicone, Ord. 10.10.23 n.28307 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel contesto del giudizio di delibazione di una sentenza ecclesiastica, per il riscontro dell'incapacità naturale rilevante ad integrare la fattispecie di cui all'art. 120 c.c.  si richiede una "anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata al momento della confezione" dell'atto, giacché l'annullamento per incapacità naturale "postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive (...), bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo (...) della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi" (Cass. 15 aprile 2010, n. 9081).

Non è sufficiente, pertanto, ad integrare la fattispecie dell'art. 120 c.c., una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza del matrimonio canonico, in sé "indissolubile" e, dunque, destinato per scelta originaria a durare "per tutta la vita": l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significa necessariamente deficit psichico, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento italiano.

 

Rif. Leg. Art. 120 c.c.; Can. 1095, pp 2 - 3 C.I.C.

Nullità del matrimonio - Vizio psichico - Convivenza pluriennale della coppia - Delibazione sentenza ecclesiastica

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Nella fattispecie, la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso avverso la sentenza n. 1886/2020 depositata il 3 novembre 2020, con la quale la Corte di Appello di Bari ha dichiarato efficace nel territorio della Repubblica Italiana la sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario fra le parti, derivante dal "grave difetto di discrezione del giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente" e dalla "incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica", ai sensi del can. 1095, pp. 2 e 3, Codex Iuris Canonici.

La Corte territoriale, richiamando una massima non ufficiale tratta da Cass. 6 luglio 2015 n. 13883, ha ritenuto non sussistente l'elemento ostativo alla delibazione della violazione dell'ordine pubblico, nonostante l'incontestata convivenza ultratriennale della coppia, riportandosi al principio secondo il quale il "vizio psichico", assunto dal giudice ecclesiastico come comportante inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio, non si discosti sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 c.c.

La Suprema Corte oggi rileva come l'incapacità di intendere e volere, tale da legittimare una impugnazione ai sensi dell'art. 120 c.c., vada intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto (Cfr. Cass. 21 luglio 2021, n. 20862): sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, a tal punto da impedire in ogni caso la formazione di una volontà cosciente.

Precisa altresì come non sussiste omogeneità tra la fattispecie di cui all'art. 643 c.p., in tema di circonvenzione di persone incapaci, e quella dell'art. 428 c.c., sull'annullamento degli atti posti in essere da persona, anche transitoriamente, incapace di intendere e di volere.

Nella specie, secondo gli Ermellini la sentenza impugnata, recando una motivazione insussistente - dalla quale non è dato comprendere quale fosse la ragione della ritenuta integrazione del vizio nel diritto canonico - e limitandosi ad una mera motivazione "di stile" va cassata, con rinvio per nuovo esame della controversia alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione, delegata a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

autore: Fossati Cesare