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Il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso. Tribunale di Ancona, 18 settembre 2023

Sabato, 7 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Responsabilità | Responsabilità penale | Merito Sezione Ondif di Ancona
Tribunale di Ancona, Est. Guidarelli, sentenza 18.09.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tribunale di Ancona, 18.09.23 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Un reato può cagionare danni non solo alle vittime primarie, ma anche a quelle secondarie, le quali hanno diritto al risarcimento del danno in quanto titolari di una situazione qualificata, derivante da un particolare contatto con la vittima, che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari.

Il danno subito dai congiunti a causa delle lesioni riportate da un loro caro per fatte illecito altrui è un danno diretto trattandosi della immediata conseguenza della condotta illecita.

La sentenza del giudice penale che abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile  separato, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega in sede civile effetto vincolante in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato, il quale  non può più contestare in sede civile i presupposti per l’affermazione della sua responsabilità, ma può solo contestare l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile.

Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola  della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”; mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.

Danno da reato – risarcibilità - vittime - danno biologico e psichico

Rif. Leg.: art. 651 c.p.p. – artt. 2043 c.c. 2059 c.c. – art. 185 c.p.

 
Si ringrazia l'avv. Daniela Giampieri, Presidente Ondif Sezione Ancona

autore: Fossati Cesare