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Sulla natura del reclamo avverso i provvedimenti interinali. Corte d’Appello di Milano, 14 settembre 2023.

Sabato, 7 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Processo civile | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello Milano, Est. Pizzi, 19.09.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La possibilità di procedere ad una forma sommaria di istruzione indurrebbe ad escludere che il giudice del reclamo sia chiamato ad un mero controllo ab externo della decisione, essendo legittimato ad una ricostruzione diretta del fatto storico sulla base delle sommarie informazioni, ma l’inciso che espressamente circoscrive ai casi in cui sia strettamente “indispensabile” lo spazio per l’attività istruttoria, limitata alle mere informazioni, dimostra come debba essere privilegiata la rapidità della decisione anche al fine di evitare sovrapposizioni tra decisioni.

Anche se la riforma ha espressamente previsto la reclamabilità dei provvedimenti che prevedono una sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale, nelle ipotesi in cui il provvedimento impugnato abbia natura strumentale, risulti cioè finalizzato all'adozione di un futuro provvedimento definitivo sulla questione de potestate, l’intervento del giudice di appello nel corso di un procedimento di primo grado dovrebbe essere connotato da  estrema cautela, onde non travolgere l'attività istruttoria in corso avanti al Tribunale.

Provvedimenti temporanei – impugnabilità – gravame prosecutorio

Rif. Leg.: art. 473-bis.24 cpc

autore: Fossati Cesare