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Separazione. Il mantenimento fissato in sede di separazione decorre dalla data della domanda - Corte d'Appello Bari, Sez. II, sent. 18 aprile 2023 n. 1314

Giovedì, 28 Settembre 2023
Giurisprudenza | Merito | Processo civile | Separazione dei coniugi Sezione Ondif di Bari
Corte d'Appello Bari, Sez. II, sent. 18 aprile 2023 n. 1314 – Pres. Polemio, Cons. Rel. Leonetti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione personale, tanto in favore del coniuge che in favore dei figli, decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio per cui il diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio: e ciò anche quando il provvedimento non abbia espressamente sancito la retroattività dell'assegno, ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità concernenti l'adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e non ancora adempiute.
Per la sussistenza del reato è richiesto il dolo giacché l'eventuale dubbio o ignoranza sull'intervenuta scadenza di una o più mensilità costituirebbe comunque errore di diritto, come tale inescusabile, salve ipotesi eccezionali di inevitabilità.
 
Al momento della querela l’uomo risultava inadempiente non soltanto rispetto alla mensilità scaduta, ma anche rispetto a tutte le altre maturate a partire dal momento di proposizione della domanda.


Separazione – Mantenimento - Decorso della domanda – Rif. Leg. artt. 81, co. 2 e 570 - bis cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria