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La fase di convalida delle misure della pubblica autorità ex art. 403 cc. Tribunale per i Minorenni di Genova, 21 luglio 2023

Lunedì, 7 August 2023
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Procedimento civile minorile | Minori | Merito Sezione Ondif di Genova
TM Genova, Est. Verrina, decreto 21.07.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La nuova procedura di intervento della pubblica autorità a tutela dei minori, ai sensi dell'art. 403 c.c. riformato, prevede passaggi procedurali molto stringenti:
1. un provvedimento di allontanamento e collocamento del minore da parte della pubblica autorità;
2. la convalida da parte della Procura minorile entro 72 ore;
3. un ulteriore provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni, in composizione monocratica, emesso entro 48 ore, con il quale si dispone solo in ordine alle necessità più urgenti, nella fase di passaggio della procedura alla competenza collegiale, quali:
a) la convalida del provvedimento di allontanamento e collocamento del minore;
b) la nomina del curatore speciale del minore;
c) la nomina del Giudice relatore;
c) la fissazione dell'udienza di comparizione parti e ascolto del minore entro 15 gg. innanzi al Giudice relatore;
Le notifiche agli esercenti la responsabilità genitoriale competono alla Procura.
A questa prima udienza di una fase che definiremmo cautelare, si prevede subito l’ascolto del minore, da svolgersi direttamente dal giudice relatore, al limite con l’ausilio di un esperto.
Dati tempi così ristretti risulterà complicato per il curatore riuscire a conoscere ed ascoltare il minore prima dell'udienza, così come per il giudice acquisire elementi sufficienti per una valutazione.

procedimento speciale - convalida - misure della pubblica autorità 
Rif. Leg.: art. 403 c.c. L. 26.11.2021 n.206

autore: Fossati Cesare