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Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia, di G.B.Camerini, M.Pingitore

Il volume di Camerini e Pingitore ha il grande pregio di sottoporre a vaglio critico, di “falsificare”, secondo la regola aurea del metodo scientifico, i dogmi e le certezze delle definizioni in ambito psicoforense, nelle procedure della crisi familiare, tuttora emergenti dal tessuto normativo, dalle prassi invalse, come anche dal testo di legge Cartabia.
Si è così persa l’occasione di chiarire, attraverso la riforma, molti aspetti tuttora controversi e fonte di prassi distorsive, fra cui:
- il necessario superamento della smisurata discrezionalità insita nelle ipotesi di intervento dello Stato per condotte pregiudizievoli, attuato mediante provvedimenti atipici definiti “convenienti”, e “secondo le circostanze”.
- la necessità di aggiornare la considerazione circa i diritti dei figli, sulla base dei canoni inviolabili costituzionalmente protetti, svincolandoli da una visione che guarda alla condotta del genitore come soggetto da educare.
- le metodologie da adottarsi nell’ambito delle consulenze tecniche, raramente sottoposte a verifica e falsificazione dei risultati.
- l’equivoco di fondo che tuttora mette in correlazione le competenze genitoriali con la valutazione della personalità dei genitori.
- nei casi di violenza, avendo previsto la possibilità di nomina di un esperto dotato di competenza in materia di violenza domestica e di genere, sulla base di quali criteri riconosciuti e chi possa validare siffatte speciali competenze.
- la cornice metodologica, tuttora desolatamente improvvisata, di quelli che vengono delineati come incontri protetti e che più correttamente andrebbero definiti  assistiti o vigilati, affidati indifferentemente ad assistenti sociali, psicologi, educatori, pedagogisti.
- la contraddittorietà dell’incarico conferito alla nuova figura di esperto “su richiesta delle parti” nominato dal giudice, ricondotto al coordinatore genitoriale, al quale si attribuiscono compiti di intervento sul nucleo familiare, ancora una volta in un’ottica trattamentale. Del tutto fuorviante anche l’inclusione di questo professionista mediatore nell’albo dei Ctu.
- non solo persiste, ma sembra perfino rafforzato, ai sensi dell’art. 473-bis.6 cpc, l’equivoco in ordine alla cd. sindrome di alienazione. Ancora una volta il focus è posto su una condizione disfunzionale personale anziché sulla dinamica relazionale sulla quale intervenire e che crea la coalizione.
 
(CF)

autore: Fossati Cesare