Il Trust non integra un trasferimento imponibile - Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 24 febbraio 2023 n. 5800
L'istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal "trustee" al beneficiario.
Né l'istituzione del trust e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo invece atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza.
Trust - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atto di disposizione - Neutralità fiscale - Momento impositivo - Individuazione – Fondamento – Rif. Leg. art. 53 Cost.; art. 2 comma 47 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262; art. 12 disp. att. cod.civ.
Venerdì, 24 Febbraio 2023
Giurisprudenza
| Trust - Dopodinoi
| Aspetti fiscali e previdenziali
| Legittimità
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autore: Cianciolo Valeria
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